ARTICOLO 1
E’ costituita con sede legale in Torino, presso il Museo della Sindone, l’Associazione “O.n.l.u.s. Amici del Museo della Sindone”,
senza fini di lucro ed avente struttura democratica.
ARTICOLO 2
L’Associazione opera nell’ambito della Regione Piemonte in conformità con la funzione di tutela predisposta dall’ordinamento, ed ispirandosi ai principi della solidarietà umana ha per scopo:
a) – di far conseguire ai propri associati ed ai terzi una approfondita conoscenza della Sindone e del Museo della Sindone di Torino.
b) – di coadiuvare la Confraternita del SS.Sudario ed il Centro Internazionale di Sindonologia nell'opera di tutela, restauro e divulgazione del Museo della Sindone ed in particolare nell'azione di rendere possibile e continuativa l'apertura al pubblico del Museo.
L'attività degli aderenti non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno da eventuali diretti beneficiari. Agli aderenti possono solo essere rimborsate dall'Associazione le spese vive effettivamente sostenute per l'attività prestata, previa documentazione ed entro limiti preventivamente stabiliti dalla Assemblea dei Soci.
In particolare, per la realizzazione degli scopi prefissi e nell'intento di agire in favore di tutta la collettività l'Associazione si propone di:
1) - ottenere donazioni per completare le collezioni già esistenti, per le quali opere il Consiglio Direttivo, sentito il parere del Direttore Scientifico, dovrà valutare l'appropriato valore per evitare inserimenti non degni del contesto;
2) - curare la raccolta di mezzi finanziari necessari per contribuire sia alle pubblicazioni relative alle collezioni del Museo della Sindone, sia al pagamento dei restauri delle opere d'arte che si trovano al Museo, sia all'acquisto di opere d'arte ad integrazione delle collezioni. In merito alle pubblicazioni, ai restauri ed all'acquisto di opere d'arte il Consiglio Direttivo dovrà attentamente valutarne l'effettiva qualità nonché il valore critico, storico, artistico, sentito il Direttore Scientifico, il Consiglio direttivo della Confraternita del SS. Sudario e il Consiglio Direttivo del Centro Internazionale di Sindonologia;
3) - organizzare conferenze, lezioni, visite guidate e simili aventi per oggetto il Museo della Sindone e più in generale luoghi o materiali in musei e collezioni pubbliche e private, italiani e stranieri, legati alla Sindone;
4) - assicurare l'apertura al pubblico del Museo della Sindone a mezzo delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri associati, e, ad integrazione dei Confratelli della Confraternita del SS.Sudario, assicurare i servizi di vigilanza, custodia, lezioni, visite a tema e simili;
5) - collaborare con la Confraternita del SS. Sudario ed il Centro Internazionale di Sindonologia nell'organizzazione di mostre e manifestazioni similari legate al Museo ed alla Sindone, fornendo i servizi di cui sopra;
6) - organizzare essa stessa le mostre e le manifestazioni di cui al punto precedente, in accordo con
la Confraternita ed il Centro Internazionale di Sindonologia;
7) - promuovere ogni altra iniziativa connessa alla valorizzazione, conoscenza e funzionamento del Museo della Sindone. Le attività predette sono svolte dall'Associazione prevalentemente tramite le prestazioni personali fornite dai propri aderenti.
ARTICOLO 3
L'Associazione è costituita da Soci.
I Soci provvedono annualmente al pagamento delle quote associative.
Il Consiglio Direttivo cura l'annotazione dei nuovi membri nel libro dei Soci, dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa stabilita.
Sull'eventuale rigetto della domanda, sempre motivato, si pronuncia il Consiglio Direttivo.
La qualità di Soci si perde:
a) - per recesso;
b) - per mancato versamento della quota associativa annua, trascorsi tre mesi dalla chiusura dell'esercizio;
c) - per comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;
d) - per persistenti violazioni degli obblighi derivanti dal presente statuto e dai regolamenti interni.
L'esclusione dei Soci è deliberata dall'assemblea su proposta del Consiglio Direttivo. In ogni caso, prima di procedere all'esclusione, devono essere contestati per iscritto al Socio gli addebiti mossigli consentendo facoltà di replica.
Il recesso da parte dei Soci deve essere comunicato in forma scritta all'Associazione almeno tre mesi prima della fine dell'anno solare.
In caso contrario la quota di associazione si intende rinnovata per l'anno successivo.
Il Socio receduto, escluso e gli eredi del Socio deceduto non hanno diritto alla restituzione delle quote associative versate.
ARTICOLO 4
I Soci sono obbligati:
- ad osservare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
- a mantenere sempre un comportamento confacente agli scopi dell'Associazione;
- a versare la quota associativa annua.
I Soci in regola con il pagamento della quota annuale hanno diritto a partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione, a partecipare alla Assemblea con diritto di voto e ad accedere alle cariche sociali.
ARTICOLO 5
Il patrimonio dell'Associazione secondo la legge-quadro sul Volontariato n.266 del 11/08/1991, art. 5 è costituito da:
a) – contributo degli aderenti;
b) - contributi di privati;
c) – contributi dello stato, di enti o istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di
specifiche e documentate attività o progetti;
d) – contributi di organismi internazionali;
e) - donazioni, liberalità e lasciti testamentari;
f) - rimborsi derivanti da convenzioni;
g) – entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali.
L'esercizio sociale ha inizio il primo gennaio e si chiude al trentun dicembre di ogni anno.
Al termine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il bilancio e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea dei Soci entro il mese di aprile dell'anno successivo.
E’ fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, avanzi o utili di gestione. Questi saranno impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse. Qualora l’Associazione non potesse o non intendesse proseguire gli scopi costitutivi, l’eventuale residuo di fondo, comprendente pure i beni mobili e/o immobili, verrà destinato ad Associazioni O.n.l.u.s. con analoghe finalità.
ARTICOLO 6
Sono organi dell'Associazione:
a) - l'Assemblea dei Soci;
b) - il Consiglio Direttivo;
c) - il Presidente;
d) - il Vice Presidente;
e) - il Segretario;
f) - il Tesoriere;
g) - il Collegio dei Revisori dei Conti.
Ogni carica associativa viene ricoperta a titolo gratuito salvo i rimborsi previsti per gli associati di cui al precedente art.2.
ARTICOLO 7
L'Assemblea generale è costituita da tutti i Soci in regola con il versamento della quota associativa ed è ordinaria o straordinaria.
Ogni associato può farsi rappresentare in assemblea da un altro associato mediante delega scritta.
L'Assemblea generale ordinaria è convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo almeno una volta all'anno, entro il mese di aprile, per l'approvazione del bilancio e ogni qual volta lo stesso Presidente o almeno tre membri del Consiglio Direttivo ne ravvisino l'opportunità.
Essa nomina i membri del Consiglio Direttivo, i membri del Collegio dei Revisori dei Conti e delibera:
a) - sulla relazione del Consiglio Direttivo relativa all'andamento economico, culturale ed artistico dell'Associazione;
b) - sul bilancio dell'esercizio sociale;
c) - sull'esclusione dei Soci dell'Associazione, proposta dal Consiglio Direttivo;
d) - sugli eventuali regolamenti interni e relative variazioni:
e) - sugli altri argomenti che siano posti all'ordine del giorno.
L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello statuto e sullo scioglimento anticipato dell'Associazione.
L'Assemblea ordinaria e quella straordinaria sono convocate e presiedute dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente.
Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto spedito almeno cinque giorni prima della data della riunione.
L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno dei Soci. In seconda convocazione, che non può avere luogo nello stesso giorno fissato per la prima, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei Soci intervenuti o rappresentati.
Ogni Socio ha diritto ad un voto.
Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando siano adottate dalla maggioranza dei presenti, eccezion fatta per le deliberazioni riguardanti modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto, lo scioglimento anticipato dell'Associazione e relativa devoluzione del patrimonio residuo, che devono essere adottate con la presenza ed il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati.
Di ciascuna Assemblea viene redatto un verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario nominato all’uopo, dall'Assemblea.
ARTICOLO 8
Il Consiglio Direttivo è composto da 7 a 11 membri, nominati dall'Assemblea.
I membri del Consiglio Direttivo rimangono in carica tre anni è sono rieleggibili.
Nel caso in cui uno dei membri del Consiglio decada dall'incarico, il Consiglio Direttivo può provvedere alla sua sostituzione nominando un nuovo Consigliere che rimane in carica fino alla scadenza dell'intero Consiglio e che dovrà essere confermato alla prima assemblea utile.
Nel caso decada oltre la metà dei membri del Consiglio, l'Assemblea dovrà provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio.
Il Consiglio nomina al suo interno un Presidente ed un Vice Presidente, un Segretario ed un Tesoriere.
Alle riunioni del Consiglio Direttivo partecipa il Direttore Scientifico del Museo della Sindone con ruolo consultivo senza il diritto di voto.
Al Consiglio spetta di:
- curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- predisporre il bilancio preventivo ed il conto consuntivo;
- deliberare sulle domande di nuove adesioni;
- stabilire un anno per l'altro le quote associative annue;
- proporre all'Assemblea l'esclusione dei Soci per i casi previsti dal presente statuto;
- redigere eventuali regolamenti interni e loro variazioni;
- provvedere agli affari di ordinaria e straordinaria amministrazione che non spettino all'Assemblea;
- formulare il programma di attività annuale
Il Consiglio si riunisce dietro convocazione del Presidente del Consiglio Direttivo, ove ne ravvisi l'opportunità o quando almeno un terzo dei Consiglieri ne faccia richiesta.
La convocazione deve essere effettuata mediante avviso scritto spedito almeno cinque giorni prima della data della riunione o in caso di urgenza, mediante telegramma o telefax con preavviso di ventiquattro ore.
Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente ed assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.
Di ciascuna adunanza viene redatto un verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario ,all'uopo nominato dal Consiglio.
ARTICOLO 9
Il Presidente, nominato dal Consiglio Direttivo, ha il compito di convocare e presiedere lo stesso, nonché l'Assemblea dei Soci.
Al Presidente è attribuita la rappresentanza dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio.
In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vice Presidente, nominato dal Consiglio Direttivo.
Il Presidente cura l'esecuzione delle delibere del Consiglio Direttivo ed, in caso di urgenza assume i provvedimenti necessari, riferendone agli organi competenti alla prima riunione utile.
ARTICOLO 10
Il Segretario è nominato dal Consiglio Direttivo fra i suoi membri ed ha il compito della gestione organizzativa dell'Associazione.
ARTICOLO 11
Il Tesoriere è nominato dal Consiglio Direttivo fra i suoi membri ed ha il compito della gestione amministrativa dell'Associazione e della tenuta della contabilità, nonché il potere di eseguire tutte le opportune ed occorrenti operazioni bancarie.
ARTICOLO 12
Il Consiglio Direttivo opera in stretto rapporto con il Consiglio Direttivo della Confraternita del SS. Sudario ed il Consiglio Direttivo del Centro Internazionale di Sindonologia, proponendo iniziative di studio e di ricerca, coerenti alle attività e alle finalità di cui all'articolo 2.
ARTICOLO 13
I Revisori dei Conti, nominati dall'Assemblea in numero di tre per la durata di tre anni, controllano la gestione economica e finanziaria dell'Associazione, ne rivedono la contabilità e ne riferiscono agli organi competenti.
ARTICOLO 14
La durata dell'Associazione è illimitata. In caso dello scioglimento dell'Associazione, il patrimonio verrà devoluto alla Confraternita del SS. Sudario per le attività del Museo della Sindone.
ARTICOLO 15
Per quanto non espressamente ivi previsto si fa riferimento alle norme di legge vigenti in materia e in particolare alle norme della legge n. 266 dell'11 luglio 1991 e del Decreto Legge n. 433 del 14 novembre 1992, convertito con modificazioni nella Legge 14 gennaio 1993 n. 4.
Torino, li 25 febbraio 2002