Approvati da S. Em. il Card. Giovanni Saldarini Arcivescovo di Torino il 30 Novembre 1998
Parte integrante degli Statuti della Confraternita del Santissimo Sudario in Torino approvati da S. Em. il Card. Giovanni Saldarini Arcivescovo di Torino il 21 ottobre 1992
Art. 1
La Confraternita del SS. Sudario, fondata in Torino nel 1598, ha istituito il 18 dicembre 1959, con l’autorizzazione e sotto il patrocinio di S. E. l’Arcivescovo di Torino - a continuazione dell’attività del gruppo dei “Cultores Sanctae Sindonis” eretto nel 1936 - il Centro Internazionale di Sindonologia, con sede a Torino presso il Museo della Sindone in Via San Domenico, 28.
Art. 2
Gli scopi principali del Centro sono:
assicurare ogni supporto scientifico, tecnico e organizzativo in campo sindonologico al Custode Pontificio della Sindone;
diffondere la conoscenza della Sindone e di quanto ad essa attiene;
coordinare gli studi e le iniziative che riguardano la Sindone sia in Italia sia all’estero;
raccogliere e conservare tutto quanto concerne la Sindone, nonché conservare, incrementare e valorizzare le collezioni del Museo e della Biblioteca della Sindone.
Art. 3
Il Centro fondato in seno alla Confraternita del SS. Sudario non ha patrimonio e dipende, sia per le direttive generali sia per quanto attiene l’amministrazione, dal Consiglio Direttivo della Confraternita. Il Museo è di proprietà della Confraternita ed è amministrato e gestito dal Consiglio Direttivo della Confraternita. Il Consiglio Direttivo della Confraternita può costituire un fondo annuale di dotazione del Centro per la gestione ordinaria, con obbligo di rendiconto semestrale.
Art. 4
Il Presidente della Confraternita è contemporaneamente Presidente del Centro, di cui ha la rappresentanza in ogni sede.
Art. 5
Il Consiglio Direttivo della Confraternita nomina un Direttore, che regge il Centro, e due Vice direttori, scelti fra le persone più qualificate per lo studio e l’attuazione dei programmi statutari. Il Direttore e i Vice direttori restano in carica sino alla scadenza del Consiglio che li ha nominati*. In caso di impedimento del Direttore, il Consiglio Direttivo della Confraternita indica tra i Vice direttori il supplente. Il Consiglio Direttivo della Confraternita, su proposta del Comitato Direttivo del Centro, può conferire cariche onorarie. Il Presidente del Centro, il Direttore, i due Vice direttori ed un Delegato del Custode Pontificio formano il Comitato Direttivo del Centro, al quale spetta, nel quadro dalla programmazione definita dall’assemblea dei Soci, la gestione del Centro e l’assunzione delle opportune azioni per il perseguimento dei fini statutari. Delle riunioni del Comitato Direttivo viene redatto verbale su apposito registro conservato presso l’Archivio della Confraternita. Le cariche di Direttore e Vice direttore sono incompatibili con altre cariche all’interno della Confraternita. Per le necessità di segreteria, il Comitato Direttivo si avvale della Segreteria della Confraternita che, per questa attività, è coordinata da uno dei Vice direttori.
Art. 6
Il Direttore coordina l’attività di tutto il Centro ed è il garante e responsabile della linea scientifica del Centro, del perseguimento degli scopi statutari, ed amministra il fondo di dotazione di cui all’art. 3. I due Vice direttori collaborano con il Direttore, coordinando le attività operative per il perseguimento degli scopi statutari previsti dall’art. 9, secondo le attribuzioni di ciascuno stabilite dal Comitato Direttivo del Centro.
Art. 7
Il Centro è composto da Soci effettivi e Corrispondenti. Sono Soci effettivi di diritto del Centro i membri del Comitato Direttivo e i Delegati nazionali e regionali di cui all’art. 11. I Soci del Centro possono cooptare altri Soci, scelti fra le persone più qualificate nel campo dello studio della Sindone e che condividono e perseguono gli scopi e i fini per i quali il Centro è stato costituito. Per essere ammessi come Soci effettivi del Centro occorre la presentazione da parte di un Socio effettivo, corredata di adeguata documentazione e titoli scientifici. La presentazione e la documentazione devono pervenire alla Segreteria del Centro entro il 30 novembre immediatamente precedente l’assemblea ordinaria dei Soci prevista all’art. 8. L’ammissione viene deliberata dall’assemblea dei Soci effettivi del Centro a scrutinio segreto e con la maggioranza dei due terzi. Sono Corrispondenti del Centro tutti coloro che desiderano condividere le finalità del Centro attraverso l’impegno e l’interesse per la Sindone. L’iscrizione avviene attraverso l’abbonamento alla rivista “Sindon” di cui all’art. 9 lett. f).
Art. 8
L’insieme dei Soci effettivi forma l’Assemblea del Centro. L’Assemblea si raduna d’ordinario l’ultimo venerdì di gennaio a Torino, preso la Sede del Centro, per individuare le linee di impegno per l’anno, ammettere nuovi Soci, costituire le Delegazioni, nominare i Delegati, programmare la pubblicazione di “Sindon” e trattare quant’altro sia necessario per la definizione degli indirizzi generali del Centro. Sono possibili assemblee straordinarie, convocate dal Presidente, dal Comitato Direttivo o su richiesta di almeno un terzo dei Soci effettivi. Le convocazioni debbono essere inviate almeno 10 giorni prima della data dell’Assemblea. L’Assemblea delibera a maggioranza semplice, salvo le maggioranze diverse nei casi previsti dal presente statuto. Delle Assemblee viene redatto verbale su apposito registro conservato presso l’Archivio della Confraternita.
Art. 9
Per il raggiungimento dei propri scopi il Centro:
prepara e promuove manifestazioni, convegni, congressi nazionali ed internazionali, incontri di studiosi della Sindone nei luoghi e tempi più convenienti;
divulga libri e scritti, stampe e riproduzioni iconografiche, audiovisivi e quant’altro sia utile ed opportuno per il raggiungimento dei fini statutari;
stabilisce e mantiene collegamenti e comunicazioni con le Delegazioni e con tutti coloro che collaborano nel far conoscere la Sindone con la loro dottrina e la loro attività divulgativa, al fine di facilitare la raccolta di quanto possa favorire la più completa conoscenza di ogni tema che ad essa si riferisce;
tutela la corretta informazione sulla Sindone ed il rispetto a lei dovuto;
cura il riordino, l’inventariazione e la tutela delle collezioni del Museo e della Biblioteca, ricerca e propone l’acquisizione di materiali per il Museo e la Biblioteca, garantisce la corretta gestione scientifica del Museo e della Biblioteca, studia e propone le iniziative per la valorizzazione delle collezioni;
cura la pubblicazione della rivista “Sindon” fondata dalla Confraternita - che ne è proprietaria - quale organo di collegamento fra le Delegazioni, i Corrispondenti e tutti quanti si interessano nel mondo della Sindone. “Sindon” è l’organo ufficiale del Centro ed è portavoce autorizzato ad esprimere le posizioni dello stesso.
Art. 10
Ogni attività ed ogni programma di manifestazioni collegate con gli scopi di cui agli artt. 2 e 9 dovranno essere comunicate al Consiglio Direttivo della Confraternita che ne verifica l’armonia con il proprio Statuto. Qualora tali attività e programmi comportino un onere economico, dovranno essere corredati della previsione di spesa e dell’indicazione di eventuali entrate a copertura, e preventivamente sottoposti al Consiglio Direttivo della Confraternita, che deve verificarne la compatibilità con il proprio bilancio, autorizzarle, stanziare e gestire i fondi. Il Direttore e i Vice direttori rispondono della loro attività al Consiglio Direttivo della Confraternita.
Art. 11
Per il perseguimento dei fini statutari il Comitato Direttivo del Centro può proporre all’Assemblea la costituzione di Delegazioni in Italia e all’estero. Di norma vengono elevate a Delegazioni le Sotto delegazioni (art. 13), la cui consistenza numerica di iscritti ed attività abbiano raggiunto un particolare rilievo. Possono altresì essere costituite delegazioni là dove esista un insieme significativo di persone organizzate e attive in campo sindonologico e disponibili a perseguire i fini previsti dal presente statuto Ogni Delegazione ha autonomia amministrativa.
Art. 12
Le Delegazioni sono rette da un Delegato proposto dalla Delegazione stessa in accordo con il Direttore del Centro e nominato dall’Assemblea dei Soci effettivi.
Art. 13
Per svolgere più razionalmente la propria attività sul territorio di competenza i Delegati possono costituire delle Sotto-delegazioni, che rispondono e dipendono dal Delegato.
Art. 14
Tutte le iniziative straordinarie delle Delegazioni devono essere concordate con il Comitato Direttivo del Centro.
Art. 15
Le Delegazioni sono tenute a redigere una relazione annuale sulle attività perseguite in ossequio ai fini statutari, che dovrà essere disponibile per l’assemblea ordinaria del Centro di cui all’art. 9.
Art. 16
Tutte le questioni che possono sorgere in seno o tra le Delegazioni verranno arbitrate dal Comitato Direttivo del Centro. Le più gravi possono venire portate all’Assemblea dei Soci.