Approvato da S. Em. Rev.ma Cardinale Giovanni Saldarini Arcivescovo Metropolita di Torino il 21 ottobre 1992
CAPITOLO I
Costituzione
Art. 1 – La Confraternita del Santissimo Sudario, eretta il 25 maggio 1598 con Decreto Arcivescovile, ha sede a Torino in via San Domenico n. 28, presso l’omonima chiesa di sua proprietà.
Con R. Decreto in data 2 novembre 1933 ne fu riconosciuta - ai sensi del primo comma dell’art. 77 del Regolamento approvato con R.D. 2 dicembre 1929, n.2262 – la personalità giuridica a scopo di culto, personalità giuridica ora accolta e sancita dal can. 313 del Codice di Diritto Canonico.
La Confraternita gode di tutti i diritti acquisiti nel tempo, anche per consuetudine, per quanto concerne le pubbliche ostensioni della S.Sindone.
Art. 2 – Nel 1959 la Confraternita del Santissimo Sudario ha costituito – in sostituzione del sodalizio dei “Cultores Sanctae Sindonis” sorto il 17 novembre 1936 - il “Centro Internazionale di Sindonologia”, deputato alla diffusione della conoscenza della S.Sindone, al coordinamento degli studi, delle ricerche e delle iniziative riguardanti la S. Sindone sia in Italia che all’estero e alla cura e custodia del “Museo della S.Sindone”. Sia il Centro Internazionale di Sindonologia che il Museo della S.Sindone hanno sede in via San Domenico n.28.
Lo Statuto del Centro Internazionale di Sindonologia è stato approvato il 18 dicembre 1959 dall’Arcivescovo di Torino Cardinal Maurilio Fossati ed è riportato in Appendice al presente Statuto di cui è parte integrante.
Scopo
Art. 3 - Scopo fondamentale della Confraternita è promuovere e favorire la conoscenza e il culto della S.Sindone, ineguagliabile rimando a Cristo sofferente. Tale culto costituisce una forte motivazione che deve condurre la Confraternita a promuovere fra i suoi membri una vita cristiana esemplare fondata sull’ascolto della Parola di Dio e la conversione del cuore, nella professione fedele e costante della fede cattolica in comunione con i sacri pastori, valorizzando la partecipazione consapevole e attiva all’Eucarestia.
Per realizzare tali finalità la Confraternita si impegna ad attuare, in comunione di intenti e di metodo con l’Autorità ecclesiastica, ogni iniziativa valida e utile per una pastorale di forte impegno religioso, senza mai perdere di vista il profondo messaggio che discende dalla S.Sindone.
La Confraternita si impegna inoltre, in continuità con le importanti e significative opere realizzate nel passato, a dedicarsi fattivamente all’esercizio della carità attraverso varie forme di volontariato e di fraterna solidarietà.
CAPITOLO II
Ammissione e dimissione
Art. 4 – Possono essere ammessi a far parte a pieno titolo della Confraternita tutte le persone, uomini e donne, di almeno 18 anni di età che possiedano i seguenti requisiti:
a) professino una viva fede cattolica, radicata nei Sacramenti del Battesimo e della Cresima;
b) manifestino una irreprensibile ed esemplare testimonianza di vita cristiana, sostenuta dalla partecipazione frequente ai Sacramenti della Riconciliazione e dell’Eucarestia;
c) si trovino nelle condizioni stabilite dalle norme statutarie della Confraternita;
d) siano a conoscenza degli impegni specifici della Confraternita previsti dal presente Statuto ed agiscano di conseguenza.
Art. 5 - Non possono essere accolti nella Confraternita:
a) coloro che hanno appartenuto o appartengono ad associazioni contrarie alla Chiesa;
b) coloro che hanno pubblicamente abbandonato la fede cattolica, o si sono allontanati dalla comunione ecclesiastica, o sono irretiti da scomunica inflitta o dichiarata;
c) coloro che già sono stati espulsi da altre associazioni di fedeli;
d) coloro che conducono pubblicamente una vita difforme dalla morale cristiana;
e) coloro che sono incorsi in condanne penali per reati che riguardano la morale, la fede pubblica e il patrimonio.
Art. 6 - Per essere ammesso nella Confraternita il richiedente deve presentare al Presidente domanda scritta su apposito modulo fornito dalla Confraternita, indicando i propri dati anagrafici, il domicilio e la professione. In essa deve dichiarare, in modo esplicito, di non aver mai appartenuto né di appartenere ad associazioni contrarie alla Chiesa e di accettare integralmente tutte le condizioni stabilite dal presente Statuto. Alla domanda dovranno essere allegati i certificati di Battesimo, di Cresima e, se coniugato, di Matrimonio, rilasciati dal Parroco.
Art. 7 - Il Consiglio direttivo decide sull’accettazione delle domande di ammissione a votazione segreta ed a maggioranza assoluta dei presenti. Il verbale dell’adunanza del Consiglio deve riportare anche le ragioni – emerse nella discussione che ha preceduto la votazione – che motivano l’eventuale rifiuto della domanda di ammissione.
La decisione del Consiglio è insindacabile da parte del richiedente. La domanda respinta, eventualmente ripresentata, non può essere accolta finché non sia cessata la ragione del precedente rifiuto.
Art. 8 - All’atto dell’iscrizione il neo Confratello/Consorella deve versare la quota di ingresso fissata dal Consiglio direttivo.
Nel giorno stabilito, previo invito, deve partecipare alla celebrazione dell’inizio del suo cammino di Confratello/Consorella, alla presenza dell’Assistente ecclesiastico e con la partecipazione dei Confratelli e Consorelle convocati in Assemblea generale.
In tale occasione gli viene consegnato l’attestato di appartenenza alla Confraternita.
Art. 9 - Con l’accoglienza da parte dell’Assemblea generale, si acquista lo stato di membro della Confraternita e l’esercizio di tutti i diritti, attivi e passivi, che ne conseguono, e in particolare:
· partecipare alle Assemblee;
· accedere a tutte le cariche sociali, a partire dal terzo anno di iscrizione alla Confraternita;
· fregiarsi delle insegne proprie della Confraternita ed indossare la divisa in determinate cerimonie solenni;
· partecipare a tutti i benefici spirituali acquisiti dalla Confraternita nel tempo.
Art. 10 - A giudizio insindacabile del Consiglio direttivo vengono dimessi dalla Confraternita:
a) coloro che dopo l’iscrizione vengano a trovarsi in una delle situazioni descritte all’art. 5;
b) coloro che per due anni consecutivi non hanno versato la quota sociale annuale;
c) coloro che per due anni consecutivi non hanno partecipato ad alcuna delle iniziative di formazione, di culto e di carità promosse dalla Confraternita;
d) coloro che presentino lettera di dimissione volontaria.
Prima della dimissione, il Presidente ha il compito di prendere contatti con la persona interessata, invitandola a chiarire ed eventualmente a regolarizzare la propria posizione. In caso di rifiuto, segue la cancellazione dall’elenco degli appartenenti alla Confraternita.
CAPITOLO III
Attività
Art. 11 - Gli atti di culto, la catechesi, le riunioni, sia ordinarie che straordinarie, le opere caritative e di volontariato e l’attività in genere della Confraternita devono essere sempre concordati con l’Assistente ecclesiastico e vanno compiuti nel rispetto della linea pastorale dell’Arcidiocesi.
Art. 12 - I Confratelli e le Consorelle si impegnano a seguire lo spirito religioso dei fondatori della Confraternita, in particolare con:
· la frequenza ai Sacramenti della Riconciliazione e dell’Eucarestia;
· la sincera devozione e il culto della S.Sindone;
· la devozione filiale all’Arcivescovo e all’Assistente ecclesiastico della Confraternita;
· l’esercizio della carità, nel volontariato, secondo le proprie capacità, le necessità della comunità e l’attività promossa dalla Confraternita;
· la partecipazione alle particolari celebrazioni liturgiche nella chiesa della Confraternita;
· l’intervento alle Assemblee della Confraternita;
· l’osservanza di quanto prescrive il presente Statuto;
· la corresponsione della quota sociale annuale e degli eventuali contributi stabiliti dal Consiglio direttivo;
· l’impegno a prestare servizio presso la S.Sindone in occasione delle ostensioni solenni;
· l’impegno di recitare quotidianamente la preghiera al Cristo sindonico nella forma approvata dall’Autorità ecclesiastica.
CAPITOLO IV
Il governo
Art. 13 - Sono organi della Confraternita:
– l’Assemblea generale,
– il Presidente,
– il Consiglio Direttivo,
– il Collegio dei Revisori dei Conti,
– l’Assistente ecclesiastico.
L’Assemblea generale
Art. 14 - Il supremo organo di governo della Confraternita è l’Assemblea generale, di cui sono membri tutti i Confratelli e le Consorelle.
Art. 15 - Spetta all’Assemblea generale:
a) eleggere ogni cinque anni i membri del Consiglio direttivo e del Collegio dei revisori dei Conti della Confraternita;
b) deliberare le linee programmatiche della vita della Confraternita;
c) approvare i bilanci annuali preventivo e consuntivo;
d) deliberare per gli atti di straordinaria amministrazione sui beni patrimoniali della Confraternita.
Art. 16 - L’Assemblea generale è presieduta dal Presidente della Confraternita, o, in sua assenza, da chi legittimamente ne fa le veci, a norma degli artt. 30 e 33.
Art. 17 - Le sedute dell’Assemblea generale sono convocate dal Presidente e possono essere ordinarie e straordinarie:
a) le assemblee ordinarie si tengono due volte all’anno: entro marzo per l’approvazione della relazione sull’attività della Confraternita e del conto finanziario relativi all’anno precedente e entro novembre per deliberare la programmazione della vita della Confraternita e per l’approvazione del bilancio preventivo dell’anno successivo;
b) le assemblee straordinarie si tengono quando lo richiedano affari urgenti ed importanti. Possono essere convocate su delibera del Consiglio direttivo o su richiesta di almeno un terzo dei membri della Confraternita.
Art. 18 - La convocazione per ogni Assemblea generale deve contenere l’ordine del giorno ed essere inviata a tutti gli aventi diritto almeno otto giorni prima della data fissata per la riunione.
Art. 19 - L’Assemblea generale è riunita in numero legale:
– in prima convocazione se è presente la maggioranza dei Confratelli e delle Consorelle;
– in seconda convocazione (da fissarsi almeno mezz'ora dopo la prima) qualunque sia il numero dei Confratelli e delle Consorelle presenti.
Art. 20 - Le delibere dell’Assemblea generale sono valide se sono prese:
a) all’unanimità, esclusivamente quando riguardano lo scioglimento della Confraternita e del Centro Internazionale di Sindonologia (e la fusione della Confraternita con altri enti);
b) con la maggioranza dei due terzi, quando riguardano modificazioni al presente Statuto, vendite e acquisti immobiliari;
c) con la maggioranza assoluta in ogni altro caso.
Il Presidente
Art. 21 - Il Presidente è il legale rappresentante della Confraternita. Egli:
– indice e presiede l’Assemblea generale e le adunanze del Consiglio direttivo e ne sottoscrive i verbali;
– ricopre l’incarico di Presidente del Centro Internazionale di Sindonologia;
– rappresenta ufficialmente – direttamente o tramite un suo delegato – la Confraternita e il Centro Internazionale di Sindonologia in ogni sede;
– cura diligentemente che gli iscritti partecipino attivamente alla vita della Confraternita e ad ogni iniziativa da essa assunta;
– firma la corrispondenza e i contratti e, insieme al Tesoriere, i mandati di pagamento;
– è il responsabile principale, solidalmente con tutti gli altri membri del Consiglio, dell’andamento amministrativo, funzionale e finanziario della Confraternita;
– provvede alla manutenzione e alla conservazione degli immobili di proprietà della Confraternita e informa tempestivamente l’Ufficio diocesano per l’Amministrazione dei Beni Ecclesiastici circa le eventuali variazioni del patrimonio secondo il N.R.E.U.;
– presenta all’Economo diocesano il bilancio consuntivo dell’anno, debitamente approvato dall’Assemblea generale, entro il 31 marzo successivo e versa il contributo stabilito dall’Autorità diocesana;
– può concedere, sotto la propria vigilanza e responsabilità, la facoltà di consultare in sede i documenti storici della Confraternita. Per autorizzare l’asportazione di un documento dell’archivio e per consentire la consultazione fuori sede – e solo per un tempo espressamente definito – deve essere autorizzato di volta in volta dal Consiglio direttivo.
Art. 22 - In caso di morte, di dimissione o di decadenza del Presidente, gli subentra il Vice Presidente fino alla normale scadenza del quinquennio in corso.
Il Consiglio direttivo
Art. 23 - La Confraternita è amministrata dal Consiglio direttivo al quale spetta il governo ordinario.
I membri del Consiglio sono eletti dall’Assemblea generale per un quinquennio e possono essere rieletti ininterrottamente per un massimo di tre quinquenni.
Art. 24 - Il Consiglio direttivo è composto da un numero di consiglieri proporzionale ai membri della Confraternita e dall’Assistente ecclesiastico.
Fino a cento Confratelli e Consorelle complessivamente si eleggono sei consiglieri; per ogni cinquanta membri in più, o frazione, si aggiungono altri due consiglieri.
Art. 25 - Non possono far parte del Consiglio direttivo coloro che:
a) non abbiano compiuto almeno due anni di iscrizione alla Confraternita;
b) siano eletti nel Collegio dei Revisori dei Conti;
c) incorrano nei casi di incompatibilità per parentela fino al secondo grado di consanguineità o di affinità con altri membri del Consiglio;
d) siano debitori della Confraternita;
e) non abbiano il pieno possesso dei diritti civili.
Art. 26 - In caso di morte, di dimissione o di decadenza di qualcuno dei componenti del Consiglio, gli subentra il primo escluso fra quelli eletti dall’Assemblea generale fino alla normale scadenza del quinquennio in corso.
Art. 27 - Tra i membri eletti del Consiglio si distribuiscono, secondo i criteri esposti successivamente, i seguenti incarichi:
– il Presidente,
– il Vice Presidente,
– il Consigliere anziano,
– il Tesoriere.
Art. 28 - Spetta al Consiglio direttivo:
– eleggere il Presidente, che normalmente sarà colui che ha ottenuto il maggior numero di voti dall’Assemblea generale;
– eleggere il Tesoriere;
– nominare il Direttore del Centro Internazionale di Sindonologia;
– attuare le linee programmatiche dell’attività della Confraternita stabilite dall’Assemblea generale;
– promuovere iniziative per una pastorale di forte impegno cristiano;
– promuovere e organizzare la festa liturgica della venerazione della S.Sindone;
– favorire l’impegno caritativo e di volontariato caratteristico della Confraternita;
– deliberare su tutti gli affari che interessano la Confraternita e che non siano di competenza dell’Assemblea generale;
– amministrare in via ordinaria i beni della Confraternita dandone conto nell’Assemblea generale;
– proporre all’Assemblea generale il bilancio preventivo e presentare il conto finanziario annuale resi dal Tesoriere;
– approvare l’attività e le manifestazioni organizzate dal Centro Internazionale di Sindonologia.
Art. 29 - Il Presidente è eletto dal Consiglio.
Entro otto giorni dall’accettazione dell’elezione, deve chiedere all’Arcivescovo – tramite l’Ufficio Diocesano per le Confraternite – la conferma. Solo dopo l’intimazione della conferma il Presidente eletto entra nella pienezza del suo ufficio.
Una volta in possesso del decreto di nomina da parte dell’Arcivescovo, il Presidente deve comunicare al Tribunale Civile e Penale di Torino il suo nominativo quale nuovo legale rappresentante della Confraternita.
Art. 30 - Il Vice Presidente è nominato dal Presidente. Egli fa le veci del Presidente nel caso di sua assenza o per suo mandato o quando la Presidenza è vacante e ne assume gli stessi doveri.
Art. 31 - Il Consigliere Anziano è colui che, tra i membri del Consiglio, ad eccezione del Presidente e del Vice Presidente, ha la maggiore anzianità di appartenenza alla Confraternita.
Art. 32 - Il Tesoriere è eletto dal Consiglio. A lui spetta:
– disimpegnare il servizio di cassa e custodire tutti i valori della Confraternita, sia di pertinenza diretta che depositati da terzi a garanzia di obbligazioni assunte;
– avere cura dei beni preziosi, depositandoli eventualmente in cassette di sicurezza, secondo le modalità richieste dalle banche;
– riscuotere le quote annuali da Confratelli e Consorelle nonché tutte le entrate ed ogni somma dovuta alla Confraternita, rilasciandone quietanza staccata da apposito bollettario a madre e figlia;
– depositare nell’Istituto di credito designato dal Consiglio, su conto intestato alla Confraternita e a disposizione di essa, le somme riscosse ed eseguire i pagamenti e i prelevamenti disposti dallo stesso, purché firmati dal Presidente;
– redigere annualmente il bilancio preventivo e consuntivo e presentarli al Consiglio direttivo; quest’ultimo provvederà a deliberare in merito e, previa relazione del Collegio dei Revisori dei Conti, a sottoporli all’Assemblea generale per l’approvazione;
– curare la provvista degli oggetti di cancelleria, stampe e simili;
– richiedere all’Ufficio diocesano per l’Amministrazione dei Beni Ecclesiastici l’autorizzazione previa per stipulare i contratti di affitto, fatta salva l’autonomia della Confraternita nel definire le clausole dei contratti di affitto e l’ammontare dei relativi canoni;
– sorvegliare le proprietà urbane della Confraternita durante il corso dei fitti e sino alla riconsegna, tutelando gli interessi al riguardo;
– preparare su apposito modulo e inviare entro il 31 marzo di ogni anno all’Economo diocesano, il bilancio consuntivo approvato dall’Assemblea generale;
– tenere presso di sé in contanti una somma disposta dal Consiglio direttivo per provvedere a pagamenti urgenti, giustificando a fine mese gli esiti.
Art. 33 - I Consiglieri che non hanno specifici incarichi, insieme agli altri componenti del Consiglio, collaborano col Presidente nel governo della Confraternita e con questi deliberano su quanto riguarda il vantaggio spirituale e temporale della medesima.
In caso di assenza o di impedimento contemporaneo del Presidente o del Vice Presidente, subentra in tutte le funzioni il Consigliere presente che ha la maggiore anzianità di appartenenza alla Confraternita.
Art. 34 - Tra i membri della Confraternita il Presidente nomina il Segretario.
Il Segretario esercita le seguenti funzioni:
– interviene in tutte le riunioni del Consiglio Direttivo senza diritto al voto (se non è Consigliere) e dell’Assemblea generale, ne redige i verbali e le delibere, le trascrive immediatamente nel libro delle deliberazioni di Assemblea o di Consiglio, secondo l’organo che le ha deliberate, con la sottoscrizione sua e del Presidente;
– cura il disbrigo della corrispondenza;
– spedisce a mezzo di lettera gli avvisi di convocazione delle riunioni;
– aggiorna l’elenco dei Confratelli e delle Consorelle, di cui annualmente invia copia all’Ufficio diocesano per le Confraternite;
– ha particolare cura dell’Archivio e dell’inventario dei beni immobili e mobili: provvede a fotografare i beni mobili di particolare valore storico-culturale e ad inviare la relativa documentazione fotografica e scritta all’Ufficio diocesano per le Confraternite, oltre a conservarne una copia nell’Archivio;
– cura la dichiarazione dei redditi IRPEG (IRES) - ILOR (IRAP) con mod. 760 (Unico);
– trasmette all’Economo diocesano tutte le deliberazioni disponenti atti di straordinaria amministrazione, che debbono essere sottoposte all’approvazione dell’Ordinario.
Il Collegio dei Revisori dei Conti
Art. 35 - Il Collegio dei Revisori dei Conti si compone di tre membri eletti dall’Assemblea generale contestualmente all’elezione del Consiglio direttivo.
Non possono far parte di questo collegio coloro che sono eletti nel Consiglio direttivo.
Dura in carica cinque anni ed è presieduto da uno dei membri, eletto dal Collegio medesimo.
Anche per l’appartenenza a questo Collegio valgono le disposizioni degli artt. 25 e 26.
Art. 36 - Spetta al Collegio dei Revisori dei Conti:
– esaminare il conto economico, verificando se al bilancio preventivo sia stato dato fedele ed esatto compimento, se le reversali di entrata, i mandati di pagamento e i documenti relativi siano in perfetta regola;
– partecipare, su invito del Presidente, alle riunioni del Consiglio direttivo nel caso che siano all’ordine del giorno argomenti di carattere economico e finanziario;
Art. 37 - Nel caso necessitino ulteriori approfondimenti per le verifiche di competenza, il Collegio dei Revisori dei Conti può estendere il proprio esame sull’andamento amministrativo e contabile della Confraternita, richiedendo chiarimenti, titoli e documenti ritenuti opportuni; detti documenti e chiarimenti verranno forniti dal Segretario o dal Tesoriere sotto la propria responsabilità nella sede dell’Amministrazione e non altrove.
In tal caso il Collegio è tenuto a consegnare al Segretario in tempo utile per la presentazione in Assemblea una relazione scritta sull’esame espletato e sui risultati di esso; tale relazione deve accompagnare in allegato il conto esaminato da sottoporre all’approvazione dell'Assemblea generale.
L’Assistente ecclesiastico
Art. 38 - L’Assistente ecclesiastico della Confraternita assume contemporaneamente l’incarico di Rettore della chiesa confraternale. La sua nomina spetta all’Arcivescovo.
In caso di vacanza, l’incarico di Assistente ecclesiastico della Confraternita viene assunto temporaneamente dal Parroco competente per territorio.
Art. 39 - L’Assistente ecclesiastico:
– cura la vita spirituale della Confraternita, soprintende agli atti di culto nella Chiesa confraternale, alla predicazione ed alla catechesi per la crescita spirituale dei Confratelli e delle Consorelle, essendone egli il solo responsabile verso l’autorità ecclesiastica;
– esprime il suo parere sulle iniziative di carità e di volontariato che la Confraternita intende intraprendere;
– interviene alle sedute dell’Assemblea generale e del Consiglio Direttivo con diritto di voto.
CAPITOLO V
Le elezioni
Art. 40 - Ogni cinque anni l’Assemblea generale deve eleggere i membri del Consiglio direttivo e i membri del Collegio dei Revisori dei Conti.
In tale occasione il Segretario deve redigere l’elenco completo di tutti i Confratelli e le Consorelle ed inviarlo, insieme alla lettera di convocazione, a norma dell’art.18.
Art. 41 - Spetta al Presidente, sentito il Consiglio direttivo uscente, fissare la data e l’ora per la convocazione dell’Assemblea generale.
E’ compito del Segretario trasmetterne comunicazione all’Ufficio diocesano per le Confraternite almeno quindici giorni prima della data scelta.
Art. 42 - Hanno diritto di voto solo i Confratelli e le Consorelle presenti all’Assemblea generale regolarmente convocata. Non sono ammesse deleghe né per lettera, né a voce, né per procura.
Il voto deve essere segreto e su schede distinte rispettivamente per il Consiglio direttivo e per il Collegio dei Revisori dei Conti.
Presidente del seggio è il Presidente uscente; lo spoglio delle votazioni deve essere pubblico, alla presenza del Consiglio uscente. Regolare verbale viene redatto dal Segretario.
Art. 43 - Nel caso in cui le elezioni del Consiglio direttivo e del Collegio dei Revisori dei Conti seguano alla cessazione di un’amministrazione straordinaria, la convocazione dell’Assemblea generale è stabilita dal Direttore dell’Ufficio diocesano per le Confraternite.
In tale caso egli, o un suo delegato, assume anche la presidenza del seggio.
CAPITOLO VI
I beni temporali della Confraternita
Art. 44 - La Confraternita, in quanto ente ecclesiastico civilmente riconosciuto, ha diritto di acquistare beni temporali in tutti i giusti modi previsti dal diritto naturale e positivo e di possederli, amministrarli ed alienarli per perseguire i fini che le sono propri.
Art. 45 - I beni posseduti dalla Confraternita sono beni ecclesiastici e la loro amministrazione è regolata dai canoni 1279 – 1310 del Codice di Diritto Canonico, dal Codice Civile, dal Regolamento unico per le Confraternite esistenti nell’Arcidiocesi di Torino e da ogni altra successiva disposizione dell’Autorità ecclesiastica, fatto salvo quanto precisato nell’art. 46.
Art. 46 - Il patrimonio della Confraternita è costituito:
– dai beni immobili già ad essa attualmente intestati a norma di diritto, fatte salve le disposizioni contenute nel Rogito Emilio Turbil del 7 dicembre 1888 (registrato in Torino il 26/12/1888, registro 20, foglio 38);
– dai beni mobili già attualmente di sua proprietà ed in particolare dai beni costituenti il Museo della Sindone, la Biblioteca e l’Archivio Storico;
– da eventuali donazioni e lasciti di beni mobili ed immobili;
– da eventuali acquisti effettuati con proprie disponibilità e destinati a patrimonio stabile con delibera dell’Assemblea generale, osservato quanto disposto dall’art. 17 del Codice Civile.
Art. 47 - Per il raggiungimento dei propri fini la Confraternita si avvale:
– dei redditi del proprio patrimonio;
– delle quote di ingresso e delle quote sociali annuali versate dai singoli Confratelli e Consorelle;
– di ogni altra eventuale entrata.
Art. 48 - Il Segretario e il Tesoriere:
– curano l’aggiornamento dell’inventario dei beni mobili ed immobili della Confraternita;
– segnalano all’Ufficio diocesano per l’Amministrazione dei Beni Ecclesiastici le variazioni del patrimonio.
Art. 49 - La Confraternita ha il dovere di coprire con polizza di assicurazione beni e persone (responsabilità civile, incendio e furto, infortuni e processioni).
Art. 50 - La Confraternita deve tenere un archivio in cui siano conservati tutti i documenti: il registro degli iscritti, il registro dei verbali dell’Assemblea generale e del Consiglio direttivo, il registro dello stato patrimoniale, il registro di cassa, ecc.
Torino, 21 ottobre 1992
S.Em. Rev.ma Cardinale Giovanni Saldarini
Arcivescovo Metropolita di Torino
Prof. Dott. Bruno Barberis
Presidente Confraternita SS. Sudario